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Sentenze Savona-Teramo: Diavolo in Lega Pro -6, Ascoli in B!

di Redazione Picenotime

sabato 29 agosto 2015

Sono state finalmente rese pubbliche le sentenze di secondo grado relative alla combine per il match Savona-Teramo del 2 Maggio 2015. La giuria d'appello presieduta da Gerardo Mastrandrea ha condannato il Teramo alla retrocessione in Lega Pro con una penalizzazione di 6 punti ed un'ammenda di 30mila euro. Il club biancorosso ha potuto godere di uno sconto rispetto alla sentenza di primo grado in cui è stato condannato alla retrocessione in Serie D. Per l'Ascoli Picchio, quindi, è ormai praticamente certo l'approdo al campionato di Serie B 2015/2016. Leggero sconto di pena anche per il presidente biancorosso Luciano Campitelli, a cui sono stati inflitti 3 anni di inibizione più un'ammenda di 100mila euro. Confermata in toto la sentenza di primo grado per l'ormai ex ds del Teramo Marcello Di Giuseppe: 4 anni di inibizione e 100mila euro di ammenda. Resta in Lega Pro anche il Savona, con 6 punti di penalizzazione e 30mila euro di ammenda. Totalemente prosciolto da ogni accusa il presidente del Savona Aldo Dellepiane, condannato in primo grado a 4 anni di inibizione più 100mila euro di ammenda. Respinti i ricorsi di Ninni Corda, Ercole Di Nicola, Giuliano Pesce, Davide Matteini, Fabio Di Lauro, Enrico Ceniccola e Marco Barghigiani: per tutti loro confermate le condanne di primo grado. Il Catania rimane in Lega Pro, ma la penalizzazione viene decurtata di 3 punti (da -12 a -9). Confermata l'inibizione di 5 anni e 300mila euro di ammenda per Antonino Pulvirenti. In Serie B, al posto del club etneo, accede la Virtus Entella.

SENTENZA UFFICIALE DI SECONDO GRADO SULLA POSIZIONE DEL TERAMO CALCIO

Pronunciando sul ricorso, visto l’art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A., nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S..

Clicca nei file pdf allegati sotto la foto per leggere le sentenze integrali della Corte Federale d'Appello

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